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Ai sensi delle leggi che regolano l'assicurazione delle merci trasportate, il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, a meno che le eventuali perdite o avarie siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio (art. 1693 del codice civile).

Fermo restando il concetto di responsabilità sancito dall'art. 10 del D. Lgs. N.286/2005 che in caso di danno ha stabilito un limite massimo rimborsabile fino a Euro 1,00 per ogni kg lordo di merce perduta o danneggiata.

Nel caso di trasporto internazionale su strada, la responsabilità del vettore è disciplinata dalla Convenzione Internazionale di Ginevra, comunemente denominata CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route), del 19/5/1956 che prevede il rimborso massimo di 8,33 DSP, Diritti Speciali di Prelievo, per kg lordo trasportato.
Il valore DSP è rilevabile sui principali quotidiani finanziari nell'ambito delle valute.